Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
La detrazione del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
In questo caso la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it